La Corte,
visto il regolamento di procedura e, in particolare l'articolo 190 bis, paragrafo 5, di quest'ultimo,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale, una delle parti principali in causa può, di sua iniziativa o a seguito di un mezzo istruttorio adottato dal Tribunale, produrre informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione europea o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. I paragrafi da 3 a 10 di detta disposizione prevedono il regime processuale applicabile a tali informazioni o atti;
(2)Tenuto conto della natura sensibile e riservata delle informazioni o degli atti di cui trattasi, l'attuazione del regime istituito dall'articolo 105 del regolamento di procedura del Tribunale richiede l'introduzione di un adeguato meccanismo di sicurezza volto a garantire un elevato livello di protezione di tali informazioni o atti;
(3)A tale scopo, il meccanismo di sicurezza deve applicarsi a tutte le informazioni o a tutti gli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento, qualificabili come informazioni classificate dell'Unione europea, o relativamente ai quali la parte principale che li produce segnala che la loro comunicazione all'altra parte principale pregiudicherebbe la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali, ivi compreso il caso in cui tali informazioni o atti non siano qualificabili come informazioni classificate dell'Unione europea;
(4)Al fine di garantire un elevato livello di protezione di tali informazioni o di tali atti, i principi di base e le norme di sicurezza minime al riguardo si ispirano a quelli applicati ai fini della protezione delle informazioni classificate SECRET UE/EU SECRET secondo le norme delle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE), in particolare quelle adottate dal Consiglio dell'Unione europea, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea;
(5)Le informazioni o gli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale sono oggetto di un contrassegno specifico della Corte di giustizia dell'Unione europea, detto «FIDUCIA», che determina il regime di sicurezza ad essi applicabile nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e, in caso d'impugnazione, dinanzi alla Corte di giustizia. L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale;
(6)L’accesso alle informazioni FIDUCIA è garantito nel rispetto del principio dell'esigenza di venirne a conoscenza.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2386