Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/2367 della Commissione del 21 Dicembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende situate in Danimarca, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria e Svezia («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva del Consiglio 2005/94/CE (4).

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 stabilisce anche che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e di sorveglianza siano mantenute almeno fino alla data indicata nell'allegato. Tali date tengono conto della necessaria durata delle misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza conformemente alla direttiva 2005/94/CE.

(3)In seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 nell'Unione e segnatamente in Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è stato modificato dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/2219 (5) e (UE) 2016/2279 (6) al fine di correggere le zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 tenendo conto della nuova situazione epidemiologica dell'Unione e dell'istituzione di nuove zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti di tali Stati membri, in conformità della direttiva 2005/94/CE.

(4)Dalla data delle modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2279, Germania, Francia, Ungheria e Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in aziende situate al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali focolai.

(5)Inoltre la Bulgaria e il Regno Unito hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 sul loro territorio in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali focolai. Questi due Stati membri non sono attualmente elencati nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122.

(6)In tutti i casi la Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria, dalla Germania, dalla Francia, dall'Ungheria, dai Paesi Bassi e dalla Polonia e dal Regno Unito in conformità della direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(7)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, la Francia, l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Polonia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE tenendo conto della nuova situazione epidemiologica dell'Unione. Le zone di tali Stati membri attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dovrebbero pertanto essere modificate.

(8)È necessario inoltre definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e il Regno Unito, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dovrebbe pertanto essere ulteriormente modificato al fine di includere le zone istituite dalla Bulgaria e dal Regno Unito come zone di protezione e sorveglianza in conformità di tale direttiva.

(9È pertanto necessario modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione includendo le nuove zone di protezione e sorveglianza e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2122.

(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 Dicembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2367

 

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