Decisione d’Esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 della Commissione del 19 Dicembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 97/245/CE, Euratom della Commissione (2) fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie.

(2)La decisione 97/245/CE, Euratom ha una sola base giuridica, costituita dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (3). A seguito dell'entrata in vigore della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (4), la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri è disciplinata da due regolamenti del Consiglio: il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (5) e il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. È pertanto opportuno adottare una decisione di esecuzione della Commissione distinta per ognuno dei suddetti regolamenti. Le disposizioni relative alle schede e al modello per la segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui alla decisione 97/245/CE, Euratom sono state incluse nella decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 della Commissione (6). Le disposizioni relative ai modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e al modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie di cui alla decisione 97/245/CE, Euratom dovrebbero essere incluse nella presente decisione.

(3)È opportuno definire i modelli per la trasmissione mensile degli estratti della contabilità «A» e «B», in modo che la loro comunicazione avvenga in modo strutturato.

(4)I modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie dovrebbero riflettere l'adeguamento della percentuale delle spese di riscossione che gli Stati membri trattengono al momento della riscossione delle risorse proprie tradizionali conformemente alla decisione 2014/335/UE, Euratom.

(5)La decisione 97/245/CE, Euratom impone agli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni sui servizi e sugli organismi responsabili della comunicazione. È necessario disporre che gli Stati membri comunichino inoltre alla Commissione ogni eventuale variazione di tali informazioni.

(6)Per motivi di chiarezza e certezza del diritto occorre abrogare la decisione 97/245/CE, Euratom.

(7)Onde garantire che gli Stati membri utilizzino quanto prima i modelli nella versione modificata, in particolare per quanto riguarda l'aliquota di trattenuta modificata, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore ed essere applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

(8)Per motivi di coerenza, la presente decisione e la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 dovrebbero essere applicabili a decorrere dalla stessa data,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano i modelli di cui agli allegati I, II, III e IV della presente decisione per fornire gli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Articolo 2

Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato V della presente decisione per effettuare la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni attraverso il sistema elettronico di gestione e informazione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i servizi o gli organismi responsabili della compilazione e dell'invio degli estratti di cui all'articolo 1 e delle comunicazioni di cui all'articolo 2. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione ogni eventuale variazione delle informazioni relative ai servizi o agli organismi.

Articolo 4

La decisione 97/245/CE, Euratom è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 Dicembre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2366

 

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