La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato per il cielo unico,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato I del regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione (2) fa riferimento a varie disposizioni fissate nell'allegato 10, volume III e volume IV, della convenzione di Chicago e più precisamente al volume III, prima edizione contenente l'emendamento 79, e al volume IV, terza edizione contenente l'emendamento 77. Dall'adozione del regolamento (CE) n. 262/2009 l'ICAO ha modificato alcune disposizioni dell'allegato 10 della convenzione di Chicago, da ultimo il volume III, seconda edizione contenente l'emendamento 90 e il volume IV, quinta edizione contenente l'emendamento 89. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti del regolamento (CE) n. 262/2009 all'allegato 10 della convenzione di Chicago per permettere agli Stati membri di ottemperare ai loro obblighi giuridici internazionali e garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'ICAO.
(2)L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione (3) fa riferimento a varie disposizioni fissate nell'allegato 10, volume III, della convenzione di Chicago e più precisamente al volume III, seconda edizione contenente l'emendamento 85. Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 l'ICAO ha modificato alcune disposizioni dell'allegato 10 della convenzione di Chicago, da ultimo inserendo l'emendamento 90 nel volume III, seconda edizione. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 fa riferimento anche a disposizioni fissate nel documento PANS-ATM dell'ICAO (documento 4444) e più precisamente alla quindicesima edizione del 2007 contenente l'emendamento 2. Dall'adozione del regolamento (UE) n. 1079/2012 l'ICAO ha modificato alcune disposizioni del documento 4444, da ultimo inserendo l'emendamento 6. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti all'allegato 10 della convenzione di Chicago e al documento 4444 nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 per permettere agli Stati membri di ottemperare ai loro obblighi giuridici internazionali e garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'ICAO.
(3)Il regolamento (CE) n. 262/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il testo dell'allegato I al regolamento (CE) n. 262/2009 è sostituito dal seguente:
«Disposizioni dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato III, punto 2
1.Capitolo 3 «Surveillance systems», sezione 3.1.2.5.2.1.2 «IC: Interrogator code» dell'allegato ICAO 10 «Aeronautical Telecommunications», volume IV «Surveillance and Collision Avoidance Systems» (Quinta edizione, luglio 2014, contenente l'emendamento 89).
2.Capitolo 5, «SSR Mode S Air-Ground Data Link», sezione 5.2.9 «The data link capability report» dell'allegato ICAO 10 «Aeronautical Telecommunications», volume III «Communication Systems» (Seconda edizione, luglio 2007, contenente l'emendamento 90).»
Articolo 2
Il testo dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 è sostituito dal seguente:
«Disposizioni ICAO di cui agli articoli 4 e 8
1.Capitolo 2 «Aeronautical Mobile Service», sezione 2.1 «Air-ground VHF communication system characteristics» e sezione 2.2 «System characteristics of the ground installation» dell'allegato 10 della convenzione di Chicago, volume III, parte 2 (Seconda edizione — luglio 2007 che contiene l'emendamento 90).
2.Capitolo 2 «Aeronautical Mobile Service», sezione 2.1 «Air-ground VHF communication system characteristics», sezione 2.3.1 «Transmitting function» e sezione 2.3.2 «Receiving function» ad esclusione della sottosezione 2.3.2.8 «VDL — Interference Immunity Performance» dell'allegato 10 della convenzione di Chicago, volume III, parte 2 (Seconda edizione — luglio 2007 che contiene l'emendamento 90).
3.Sezione 12.3.1.5 «8,33 kHz channel spacing» del documento 4444 PANS-ATM dell'ICAO (Quindicesima edizione — 2007 che contiene l'emendamento 6).»
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Dicembre 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2345