La Commissione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, paragrafo 2,
vista la decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra («l’ASA»), è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2015 (1).
(2)La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell’Unione il 1o luglio 2013.
(3)A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell’atto del 2012 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, l’adesione della Croazia all’ASA dovrebbe essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell’ASA da parte del Consiglio, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e del paese terzo interessato.
(4)Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina al fine di concludere un protocollo dell’ASA.
(5)I negoziati si sono conclusi positivamente e il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea («il protocollo») è stato siglato il 18 luglio 2016.
(6)Il protocollo riguarda questioni di competenza della Comunità europea dell’energia atomica.
(7)Il protocollo dovrebbe essere concluso dalla Commissione a nome della Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell’energia atomica.
(8)Il 21 novembre 2016 il Consiglio ha adottato una decisione che approva la conclusione del protocollo da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell’energia atomica (2).
(9)Per le materie che rientrano nel campo di applicazione del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la firma e la conclusione del protocollo sono soggette a una procedura distinta.
(10)Il protocollo dovrebbe essere approvato,
Decide:
Articolo 1
È approvata la conclusione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.
Il testo del protocollo è allegato alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo (3).
Articolo 2
Il membro della Commissione responsabile della politica europea di vicinato e dei negoziati di allargamento è autorizzato a firmare il protocollo e a depositare la notifica di cui all’articolo 7 del protocollo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 Dicembre 2016
Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1481806057607&uri=OJ:JOC_2016_467_R_0006