La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito la nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata»), che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.
(2)La sottovoce 9505 10 della nomenclatura combinata include gli oggetti per feste di Natale.
(3)Orientamenti sull'interpretazione dell'espressione «oggetti per feste di Natale» sono riportati nelle note esplicative del sistema armonizzato («NESA») alla voce 9505, punti (A) 1) e (A) 2). Permangono, tuttavia, divergenze di opinione sugli oggetti da ricomprendere nella sottovoce 9505 10.
(4)Pertanto, per motivi di certezza del diritto, dovrebbe essere chiarito l'ambito di applicazione della sottovoce 9505 10, distinguendo tra i tradizionali oggetti per feste di Natale di cui alla voce 9505, punti (A) 1) e (A) 2), delle NESA e oggetti alla moda utilizzati più genericamente come decorazioni in inverno.
(5)È quindi necessario inserire una nota complementare al capitolo 95 della nomenclatura combinata per assicurare un'interpretazione uniforme della sottovoce 9505 10 in tutta l'Unione.
(6)È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Al capitolo 95 della parte seconda della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 1:
«1.La sottovoce 9505 10 comprende:
a)Gli oggetti che sono ampiamente riconosciuti come tradizionalmente utilizzati in occasione delle feste di Natale e ideati e fabbricati esclusivamente come oggetti per feste di Natale.
Si tratta di:
1)Oggetti associati alla Natività (ossia oggetti per il presepe tradizionale), quali figurine e animali per il presepe, stelle comete, re magi e scene della Natività;
2)Oggetti riconosciuti come utilizzati in occasione delle feste di Natale in ragione di antiche tradizioni nazionali, quali:
-Alberi di Natale artificiali,
-Calze di Natale,
-Ceppi di Natale,
-Botti di Natale,
-Babbi Natale con o senza slitta,
-Angeli di Natale.
La sottovoce non comprende oggetti per l'inverno destinati a un utilizzo più generico come decorazioni nella stagione invernale, in ragione delle loro caratteristiche oggettive che indicano che non sono utilizzati esclusivamente per le feste di Natale, ma principalmente come decorazioni invernali, quali stalattiti, cristalli di neve, stelle, renne, pettirossi, pupazzi di neve e altre immagini associate all'inverno, anche se i colori o l'aspetto fanno pensare al Natale;
b)Oggetti decorativi per alberi di Natale.
Si tratta di oggetti ideati per essere appesi all'albero di Natale (ossia oggetti leggeri generalmente in materiale non durevole ideati per la decorazione dell'albero di Natale). Gli oggetti devono presentare un nesso con il Natale.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 Dicembre 2016
Per la Commissione
Stephen QUEST
Direttore Generale
Direzione Generale della Fiscalità e Unione Doganale
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2222