Decisione (PESC) 2016/2144 del Consiglio del 6 Dicembre 2016 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2)In considerazione del perdurare della crisi umanitaria in Siria e del ruolo cruciale svolto dagli attori dell'Unione europea nel far fronte alle esigenze umanitarie della popolazione siriana, è importante proseguire le attività di assistenza umanitaria e civile in Siria. L'acquisto di carburante è un'esigenza operativa per la fornitura di soccorso umanitario o assistenza alla popolazione in Siria. L'evoluzione della situazione operativa in Siria ha dimostrato che l'attuale disposizione relativa al rilascio di licenze per l'acquisto di carburante in Siria è insufficiente sul piano pratico.

(3)È pertanto necessario modificare la deroga per motivi di assistenza umanitaria e civile applicata alle restrizioni all'acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi in Siria così da disporre di un regime di autorizzazione che meglio rifletta le condizioni operative.

(4)Inoltre, e per lo stesso motivo, è altresì necessario modificare la deroga per motivi umanitari applicata alle restrizioni in materia di congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(5)Tali modifiche non pregiudicano in alcun modo la conformità con il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2), con il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (3) e con il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (4).

(6)È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(7)È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La decisione 2013/255/PESC è così modificata:

1)All'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria ad essi correlati da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'UE o degli Stati membri destinati alla fornitura di soccorso umanitario in Siria o alla fornitura di assistenza alla popolazione civile in Siria purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria;

4.I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi da parte di missioni diplomatiche o consolari quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.».

2)L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.Al fine di aiutare la popolazione civile in Siria nei casi non contemplati dall'articolo 5, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, l'acquisto o il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, nonché la fornitura dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria ad essi correlati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)Le attività in questione abbiano il solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; e

b)Le attività in questione non violino alcuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

2.Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. Per un'autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1, la notifica contiene informazioni dettagliate sul beneficiario e sulle sue attività umanitarie in Siria.»;

3)All'articolo 28, paragrafo 6, la lettera e) è soppressa;

4)è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 28 bis

1.Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici per fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria, qualora tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.

2.Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, del presente articolo e in deroga all'articolo 28, paragrafo5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche in questione è necessaria al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

3.Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5 non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche o alle entità elencate negli allegati I e II da parte delle missioni diplomatiche o consolari qualora la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia conforme all'articolo 5, paragrafo 4.

4.In deroga agli articoli 28, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate dopo aver determinato che i fondi e le risorse economiche in questione sono necessari per il solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. I fondi o risorse economiche sono sbloccati a favore delle Nazioni Unite al fine di prestare assistenza, o di facilitarne la prestazione, in Siria in conformità del piano di risposta umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.

5.Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e4 entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 Dicembre 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

P. KAŽIMÍR

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2144

 

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