Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio del 21 Novembre 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 287, punto 14), della direttiva 2006/112/CE, autorizza la Repubblica di Polonia («Polonia») ad applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 10 000 EUR al tasso del giorno della sua adesione.

(2)In forza della decisione 2009/790/CE del Consiglio (2), la Polonia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2012 e come deroga, ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione («misura di deroga»). La misura di deroga è stata successivamente prorogata con la decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio (3) fino al 31 dicembre 2015 e con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio (4) fino al 31 dicembre 2018.

(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 1o giugno 2016, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di aumentare tale soglia da 30 000 EUR a 40 000 EUR. Per mezzo di tale aumento, un numero aggiuntivo di imprese molto piccole potrebbe essere esentato da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. Anche l'onere delle autorità fiscali riguardo alla verifica di imprese molto piccole diminuirebbe di conseguenza.

(4)In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 22 settembre 2016, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 23 settembre 2016 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(5)Le informazioni comunicate dalla Polonia indicano che altri 24 000 soggetti passivi potrebbero potenzialmente avvalersi della misura di deroga al fine di ridurre i propri obblighi in materia di IVA. La Polonia ha stimato l'impatto di bilancio in termini di gettito IVA in 300 milioni di PLN.

(6)Dato che una soglia più elevata ridurrà di conseguenza gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le imprese molto piccole e che tali imprese possono ancora optare per il regime normale di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Polonia ad applicare la soglia più elevata per il restante periodo di applicazione della decisione 2009/790/CE, che finisce il 31 dicembre 2018. Tuttavia, gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, e una direttiva che modifica tali articoli potrebbe pertanto entrare in vigore prima di tale data.

(7)La deroga non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Polonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (5).

(8)La decisione 2009/790/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione 2009/790/CE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 40 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese oppure fino al 31 dicembre 2018, se si tratta di data anteriore.».

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 Novembre 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

P. PLAVČAN

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2090

 

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