Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo prevede che le parti contraenti si impegnino ad adoperarsi costantemente per realizzare una progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.
(2)Il 24 aprile 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Islanda allo scopo di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. I negoziati sono stati condotti a buon fine il 17 settembre 2015, con la sigla di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo («accordo»).
(3)È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli è autorizzata, con riserva della conclusione dell'accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 Novembre 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MATEČNÁ
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2087