La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio, la Francia può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
(2)La decisione 90/176/Euratom, CEE (3) della Commissione autorizza la Francia a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 1, della direttiva 2006/112/CE.
(3)Nel suo messaggio di posta elettronica del 27 aprile 2016 (4), la Francia ha chiesto la revoca della sua autorizzazione per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, in quanto non più necessaria a causa di una modifica della normativa nazionale con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015. Occorre revocare l'autorizzazione, come richiesto dalla Francia.
(4)Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/176/Euratom, CEE,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Nella decisione 90/176/Euratom, CEE, il punto 1 dell'articolo 2 è abrogato.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 Novembre 2016
Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2060