La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell'articolo 390 ter della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio la Romania può, alle condizioni vigenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, continuare a esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
(2)La decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom (3) della Commissione autorizza la Romania a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE.
(3)Nella sua lettera del 13 aprile 2016 (4) la Romania ha chiesto l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10. La Romania ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Occorre pertanto autorizzare la Romania a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente a quanto richiesto nella sua lettera.
(4)Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità delle autorizzazioni.
(5)Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom è modificata come segue:
1)È inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
In deroga all'articolo 1 della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, la Romania è autorizzata ad utilizzare lo 0,15 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10 (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.»
2)L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2020.»
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 Novembre 2016
Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2058