La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, primo comma,
sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1)A norma della direttiva 2001/18/CE, l'immissione in commercio di un prodotto costituito da un organismo geneticamente modificato, o che lo contiene, oppure da una combinazione di organismi geneticamente modificati è subordinata al rilascio di un'autorizzazione scritta da parte dell'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica di immissione in commercio di tale prodotto.
(2)Nel marzo 2013 la società Suntory Holdings Limited di Osaka (Giappone) ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi una notifica relativa all'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4).
(3)La notifica riguarda l'importazione, la distribuzione e la vendita al dettaglio del garofano geneticamente modificato Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4.
(4)In conformità all'articolo 14 della direttiva 2001/18/CE, l'autorità competente dei Paesi Bassi ha elaborato una relazione di valutazione, secondo cui non sussistono motivi che giustifichino un rifiuto dell'autorizzazione all'immissione in commercio di fiori recisi del garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) per uso ornamentale, purché siano rispettate determinate condizioni.
(5)La relazione di valutazione è stata presentata alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri, alcune delle quali hanno sollevato obiezioni all'immissione in commercio del prodotto, mentre una le ha mantenute.
(6)Nel suo parere del 10 novembre 2014, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha trattato le obiezioni mantenute da uno Stato membro e ha concluso che, anche se singole persone provassero a propagare il garofano geneticamente modificato SHD-27531-4 (p.es., radicandolo), quest'ultimo non mostrerebbe un potenziale di sopravvivenza o di fitness né un potenziale infestante superiore rispetto alla sua linea parentale (2). Essa ha inoltre concluso che è altamente improbabile che la potenziale diffusione ad opera di lepidotteri dei pollini del garofano geneticamente modificato dia origine a specie selvatiche di Dianthus e che, qualora ciò dovesse verificarsi, è molto improbabile questa risulti nella produzione di ibridi vitali, in grado di sopravvivere e avere effetti negativi sull'ambiente. Essa ha infine concluso che la trasmissione orizzontale dei geni introdotti è altamente improbabile e che, qualora dovesse verificarsi, è improbabile che possa comportare la produzione di semi vitali con effetti negativi sull'ambiente.
(7)A seguito di una richiesta della Commissione di avere un parere completo dell'EFSA, in data 15 dicembre 2015, l'EFSA ha pubblicato un nuovo parere, secondo il quale non esiste alcuna ragione scientifica per ritenere che l'importazione, la distribuzione e la vendita al dettaglio nell'Unione di fiori recisi di garofano geneticamente modificato SHD-27531-4 per uso ornamentale possa essere causa di eventuali effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente (3). L'EFSA ha inoltre ritenuto accettabile il piano di monitoraggio presentato dal titolare dell'autorizzazione in considerazione degli usi del garofano geneticamente modificato.
(8)Dall'esame dell'intera notifica, delle informazioni supplementari fornite dal notificante, delle obiezioni specifiche mantenute da uno Stato membro alla luce della direttiva 2001/18/CE e dei pareri dell'EFSA, non emergono motivi per ritenere che l'immissione in commercio di fiori recisi del garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) possa provocare effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel contesto dell'uso ornamentale proposto.
(9)Al garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) è stato assegnato un identificatore unico ai fini del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (5).
(10)Visti i pareri dell'EFSA, per l'uso previsto del prodotto non è necessario stabilire condizioni specifiche di manipolazione o confezionamento o misure di protezione di particolari ecosistemi, ambienti o aree geografiche.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2050