Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/2035 della Commissione del 21 Novembre 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive fipronil e maneb.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva maneb dal 30 giugno 2016 al 31 gennaio 2018.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva fipronil dal 30 settembre 2017 al 31 luglio 2018.

(4)Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze maneb e fipronil sono state presentate conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5). Non sono tuttavia stati depositati fascicoli supplementari a sostegno del rinnovo di tali sostanze attive conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(5)Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le proroghe previste dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 762/2013 e (UE) 2015/404 non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che l'approvazione di fipronil scada alla data in cui sarebbe scaduta senza la proroga, e stabilire la data più prossima possibile per la scadenza del periodo di approvazione di maneb tenendo conto dei tempi necessari affinché gli Stati membri ottemperino agli obblighi risultanti dalla scadenza dell'approvazione di tale sostanza.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno

degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 21 Novembre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2035

 

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