Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/2019 della Commissione del 16 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)Con lettera del 13 maggio 2016, ricevuta dalla Commissione il 20 maggio 2016, le autorità italiane hanno informato la Commissione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008, di un nuovo progetto di decreto sulle norme di distribuzione del traffico modificate per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo).

2.CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.1.Il decreto Bersani e il decreto Bersani 2

(2)Con decisione della Commissione, del 21 dicembre 2000, la Commissione ha dichiarato compatibili con il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (2), successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008, le norme di ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano enunciate nel decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 3 marzo 2000 (3) (di seguito denominato «il decreto Bersani»). La decisione della Commissione era subordinata alla modifica delle suddette norme così come indicato dalle autorità italiane con lettera del 4 dicembre 2000. Tale modifica è stata introdotta tramite il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 5 gennaio 2001 (4) (di seguito denominato «il decreto Bersani 2»).

(3)Il sistema aeroportuale di Milano comprende gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio (Bergamo).

(4)L'obiettivo del decreto Bersani e del decreto Bersani 2 era assicurare il pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo dell'aeroporto di Milano Malpensa come hub internazionale, qualificando allo stesso tempo l'aeroporto di Milano Linate quale infrastruttura per collegamenti «point to point». A tal fine il decreto Bersani e il decreto Bersani 2 contenevano diverse disposizioni; in particolare essi imponevano all'aeroporto di Milano Linate restrizioni del numero di servizi di andata e ritorno giornalieri verso gli aeroporti dell'UE, individuate in base ai volumi di traffico passeggeri, segnatamente:

-Un servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore per rotte con un traffico passeggeri tra 350 000 e 700 000 unità,

-Due servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore per rotte con un traffico passeggeri tra 700 000 e 1 400 000 unità,

-Tre servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore per rotte con un traffico passeggeri tra 1 400 000 e 2 800 000 unità,

-Nessuna restrizione per le rotte con un traffico superiore a 2 800 000 passeggeri.

(5)I vettori comunitari potevano operare sullo scalo di Linate, con le modalità descritte immediatamente sopra, con un servizio di andata e ritorno giornaliero e con l'uso di due bande orarie (time slot) per sistemi aeroportuali o singoli scali ubicati nelle regioni «obiettivo 1» che avessero sviluppato nel sistema aeroportuale di Milano, nel corso dell'anno solare 1999, un traffico passeggeri inferiore a 350 000 unità.

(6)Il decreto Bersani 2 disponeva che tutte le capitali europee fossero collegate all'aeroporto di Linate con almeno una frequenza giornaliera andata e ritorno e che gli aeroporti comunitari il cui volume di traffico annuale era stato superiore a 40 milioni di passeggeri nel 1999 fossero collegati all'aeroporto di Linate con almeno due frequenze giornaliere andata e ritorno.

(7)Il decreto Bersani e il decreto Bersani 2 limitavano inoltre l'aeroporto di Milano Linate ad aeromobili con unico corridoio per collegamenti di linea «point to point» solo all'interno dell'Unione europea.

2.2.Il decreto Lupi e la decisione della Commissione

(8)Con lettera del 21 aprile 2015, ricevuta dalla Commissione il 21 aprile 2015, le autorità italiane hanno informato la Commissione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008, del decreto ministeriale n. 395, del 1o ottobre 2014, che modifica il decreto n. 15, del 3 marzo 2000, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese, e successive modifiche ed integrazioni (5) (di seguito denominato «il decreto Lupi»).

(9)Il 17 dicembre 2015 la Commissione ha adottato a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 una decisione negativa relativamente al Decreto ministeriale n. 395 del 1o ottobre 2014 (6). La Commissione aveva costatato che, contrariamente a quanto disposto da tale regolamento, l'Italia aveva omesso di consultare le parti interessate prima di modificare le norme sulla ripartizione del traffico.

2.3.Il nuovo progetto di decreto

(10)L'Italia ha pertanto preparato un nuovo progetto di decreto e ne ha informato la Commissione. Il progetto di decreto, una volta adottato ed entrato in vigore, modificherà le norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio (Bergamo) allo stesso modo del decreto Lupi. Esso pertanto eliminerà le restrizioni imposte all'aeroporto di Linate di cui ai precedenti considerando da 4 a 6, vale a dire quelle basate sul numero di servizi di andata e ritorno giornalieri verso aeroporti dell'UE, individuate in base ai volumi di traffico passeggeri. Rimarrà in vigore la limitazione, concernente l'aeroporto di Linate, ad aeromobili con un unico corridoio (single-aisle) per collegamenti di linea «point-to-point» solo all'interno dell'UE (cfr. il precedente considerando 7).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2019

 

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