Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/2011 della Commissione del 16 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)Sebbene l'influenza aviaria colpisca soprattutto i volatili, occasionalmente e in determinate circostanze anche gli esseri umani sono stati infettati dal virus responsabile di tale patologia.

(3)In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di pollame o di altri volatili in cattività vivi o di loro prodotti.

(4)La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)La Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende sul suo territorio nelle quali sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e ha adottato le misure necessarie in conformità alla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Germania in conformità alla direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio.

(7)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro.

(8)Di conseguenza, le zone di protezione e sorveglianza in Germania, nelle quali si applicano le misure di cui alla direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere descritte nell'allegato della presente decisione e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La Germania provvede affinché le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 Dicembre 2016.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 Novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2011

 

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