Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC (1).
(2)Il 14 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/947 (2), che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC, ha prorogato il mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018 e prevede un nuovo importo di riferimento finanziario per l'attuazione del suo mandato in Kosovo fino al 14 dicembre 2016 e per il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro fino al 14 giugno 2017.
(3)Dovrebbe essere previsto un nuovo importo di riferimento per l'attuazione del mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2017.
(4)Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori.
(5)In virtù della particolare natura delle attività dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, nella presente decisione è opportuno individuare l'importo previsto a copertura del sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.
(6)Le norme per la partecipazione alle procedure di appalto della missione e le norme di origine applicabili alle merci che essa acquista dovrebbero essere allineate alle disposizioni relative ad altre missioni civili PSDC.
(7)È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC.
(8)L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:
1)L’articolo 16 è così modificato:
a)Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2010 fino al 14 dicembre 2011 è di 165 000 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 dicembre 2011 fino al 14 giugno 2012 è di 72 800 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2012 fino al 14 giugno 2013 è di 111 000 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2013 fino al 14 giugno 2014 è di 110 000 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2014 fino al 14 ottobre 2014 è di 34 000 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2014 fino al 14 giugno 2015 è di 55 820 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2015 fino al 14 giugno 2016 è di 77 000 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2016 fino al 14 giugno 2017 è di 86 850 000 EUR.
Con riferimento all'importo di cui al nono comma, l'importo destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO per l'attuazione del suo mandato in Kosovo è di 34 500 000 EUR dal 15 giugno fino al 14 dicembre 2016 e di 23 250 000 EUR dal 15 dicembre 2016 fino al 14 giugno 2017; 29 100 000 EUR coprono il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro dal 15 giugno 2016 fino al 14 giugno 2017 e coprono anche, con effetto retroattivo, la spesa derivante dal sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti a partire dal 1o aprile 2016. Per tale importo la Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell'amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).
L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.
(**)Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»".
b)Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.Tutte le spese sono gestite secondo le regole e le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto finanziati con il bilancio della missione è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna norma di origine per merci acquistate dall'EULEX KOSOVO.»;
c)Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.Con l'approvazione della Commissione, il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri dell'UE, con gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali stanziati in Kosovo per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all'EULEX KOSOVO. La titolarità degli appalti o degli accordi conclusi dall'EUPT KOSOVO per l'EULEX KOSOVO nella fase di pianificazione e preparazione è trasferita, se del caso, all'EULEX KOSOVO. I mezzi di proprietà dell'EUPT KOSOVO sono trasferiti all'EULEX KOSOVO.»;
2)All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.L'AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO, ad altre parti terze associate alla presente azione comune e a Frontex informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 Novembre 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
F. MOGHERINI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1990