Indirizzo (UE) 2016/1993 della Banca Centrale europea del 4 Novembre 2016.

Il Consiglio Direttiva della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare gli articoli 4, paragrafo 3 e 6, paragrafi 1 e 7,

visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare gli articoli 8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, 425, paragrafo 4,

visto il Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (3), e in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, l'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 34 paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il Regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento a un sistema di protezione istituzionale (institutional protection scheme, IPS) come a un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela gli enti che ne sono membri e, in particolare, assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Le autorità competenti, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, e 425, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e degli articoli 29, paragrafo 1, dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61, possono concedere deroghe all'applicazione di taluni requisiti prudenziali o accordare talune deroghe ai membri di IPS. Inoltre, l'articolo 113, paragrafo 7, lettera i), del Regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che le autorità competenti in materia approvino e monitorino a intervalli regolari l'adeguatezza dei sistemi degli IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi e l'articolo 113, paragrafo 7, lettera d), richiede all'IPS di condurre la propria analisi dei rischi.

(2)Le decisioni delle autorità competenti di rilasciare autorizzazioni e concedere deroghe nell'accezione di cui agli articoli8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, e 425 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61 e le decisioni derivanti dal monitoraggio degli IPS hanno per destinatari singoli enti creditizi. Come tale, la Banca centrale europea (BCE), quale autorità competente per la vigilanza prudenziale nell'ambito dell'MVU sugli enti creditizi classificati come significativi in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (4), è responsabile della valutazione delle domande presentate da enti creditizi significativi e del monitoraggio degli IPS di cui fanno parte, mentre le autorità nazionali competenti (ANC) sono responsabili della valutazione delle domande presentate da enti creditizi meno significativi e del monitoraggio degli IPS di cui fanno parte.

(3)Per assicurare il trattamento coerente di enti creditizi significativi e meno significativi che sono membri di IPS nell'ambito dell'MVU e fare in modo che la BCE e le ANC adottino decisioni coerenti, la BCE ha adottato l'Indirizzo (UE) 2016/1994 della Banca centrale europea (BCE/2016/38) (5). È necessario, tuttavia, istituire un procedimento coordinato per l'assunzione delle decisioni concernenti enti creditizi significativi e meno significativi che siano membri dello stesso IPS, e per l'adozione da parte della BCE e delle ANC di un metodo coordinato per il monitoraggio di tale IPS al fine di garantire l'assunzione di decisioni coerenti in relazione a enti creditizi significativi e meno significativi che siano membri dello stesso IPS.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016O0037

 

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