Regolamento (UE) 2016/1977 della Commissione dell'11 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), («il regolamento di base») in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 13 febbraio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), sulla base dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (2) («il regolamento di base»). Il relativo avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) («l'avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldature dell'Unione europea (collettivamente «i denuncianti»). I denuncianti rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.Parti interessate

(3)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, oltre alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(4)Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(5)Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate di aver preso in considerazione il Giappone, la Russia, la Corea del Sud e gli Stati Uniti quali paesi terzi a economia di mercato («paesi di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha contattato produttori in tali paesi nonché in Canada, India, Messico e Venezuela, invitandoli a partecipare.

1.3.   Campionamento

(6)Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.3.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(7)Nell'avviso di apertura dell'inchiesta la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione in quanto produttori del prodotto in esame. Il campione provvisorio comprendeva quattro produttori dell'Unione che costituivano il 51 % della produzione totale dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute.

(8)L'inchiesta ha rivelato che la più grande tra le società incluse nel campione potrebbe non essere rappresentativa dell'industria dell'Unione per la sua situazione economica e la sua struttura: il suo modello commerciale è diverso, perché oltre il 60 % del suo fatturato dipende dal settore degli idrocarburi e perché produce molti più prodotti su misura e di gamma alta. Inoltre, come spiegato ai considerando 107 e 108, la sua redditività è peggiorata continuamente nel corso dell'intero periodo in esame, differenziandosi anche in ciò notevolmente dagli altri produttori dell'Unione. La Commissione continuerà dunque a indagare per verificare se tale società è rappresentativa dello stato dell'industria dell'Unione. Se necessario la Commissione prenderà in esame ulteriori azioni, compresa la ponderazione delle società pertinenti.

(9)Nella fase provvisoria la Commissione ha deciso di mantenere tale società nel campione, rivedendo la questione alla luce delle osservazioni che perverranno dalle parti interessate.

1.3.2.   Campionamento degli importatori

(10)Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1977

 

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