Decisione (UE) 2016/1975 della Banca Centrale europea dell'8 Novembre 2016 relativa alla subdelega dei poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio (BCE/2016/39).

Il Comitato esecutivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 16,

vista la Decisione BCE/2013/54, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro e che modifica la Decisione BCE/2008/3 (1), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Compete al Comitato esecutivo assumere le decisioni relative all'accreditamento di un fabbricante ai sensi degli articoli 6, da 16 a 18 e 20 della Decisione BCE/2014/54 e subdelegare a uno o più dei propri membri il potere di concedere accreditamenti provvisori ai sensi dell'articolo 6 di tale decisione.

(2)Per snellire ulteriormente la procedimento di accreditamento, i poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio dovrebbero essere subdelegati al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione Banconote.

(3)Per salvaguardare la responsabilità collegiale del Comitato esecutivo, è opportuno che il membro del Comitato esecutivo cui è concessa la subdelega presenti al Comitato esecutivo una relazione annuale sugli accreditamenti concessi, salvo che non sia stato concesso alcun accreditamento.

(4)La Decisione BCE/2012/15 (2) fa riferimento alle competenze attribuite al Comitato esecutivo in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, della Decisione BCE/2011/8 (3) e all'articolo 2, paragrafo 4, della Decisione BCE/2010/22 (4). Sia la Decisione BCE/2011/8 che la Decisione BCE/2010/22 sono state abrogate dalla Decisione BCE/2013/54 A fini di chiarezza, è opportuno abrogare anche la Decisione BCE/2012/15.

(5)Vista la necessità di organizzare in modo efficiente la procedura di accreditamento e in considerazione delle richieste urgenti di accreditamento attualmente pendenti, la subdelega dovrebbe conferita al più presto ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Subdelega di poteri

Il Comitato esecutivo subdelega al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione banconote i poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio ai sensi dell'articolo 6 della Decisione BCE/2013/54.

Articolo 2

Obbligo di segnalazione

Il membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione banconote presenta al Comitato esecutivo una relazione annuale sugli accreditamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, salvo che non sia stato concesso alcun accreditamento.

Articolo 3

Abrogazione

La Decisione BCE/2012/15 è abrogata.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 Novembre 2016.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0039

 

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