La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2006/126/CE dispone che tutte le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri siano riconosciute reciprocamente dai medesimi. Il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe essere applicato anche alle patenti di guida rilasciate prima della data di applicazione del principio stesso.
(2)Il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida implica il pieno riconoscimento di tutte le abilitazioni concesse al titolare della patente conformemente alle disposizioni nazionali in vigore al momento del rilascio.
(3)La direttiva 2006/126/CE dispone che gli Stati membri definiscano le equivalenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate prima dell'attuazione di tale direttiva e le categorie di cui all'articolo 4 della stessa. Tali equivalenze dovrebbero essere approvate dalla Commissione in forma giuridicamente vincolante.
(4)Da quando è stata adottata la decisione 2014/209/UE della Commissione (2), la Germania, la Francia, la Croazia e i Paesi Bassi hanno notificato rettifiche alle tabelle delle equivalenze contenute nell'allegato di detta decisione. La Commissione ha esaminato tali rettifiche e può dichiararsi d'accordo con loro. Le tabelle delle equivalenze dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
(5)È opportuno abrogare la decisione 2014/209/UE,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La presente decisione si applica a tutte le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri che sono in corso di validità e in circolazione.
Articolo 2
La Commissione concorda sulle tabelle delle equivalenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate negli Stati membri anteriormente all'attuazione della direttiva 2006/126/CE e sulle categorie armonizzate di patenti di guida definite all'articolo 4 della medesima direttiva, come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La Commissione concorda sui seguenti punti:
a)Le categorie di patenti di guida rilasciate prima dell'attuazione della direttiva 2006/126/CE abilitano il titolare alla guida di veicoli delle categorie corrispondenti descritte nell'allegato alla presente decisione, senza sostituzione della patente;
b)Si applicano determinate restrizioni, stabilite per la relativa abilitazione nell'allegato;
c)Quando una patente di guida è sostituita con una patente di guida modello UE, descritto nell'allegato I della direttiva 2006/126/CE, viene concessa l'abilitazione equivalente, come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 4
La decisione 2014/209/UE è abrogata.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 Ottobre 2016
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1945