La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 1062/2014 (2), stabilisce un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto, non sostenute il 4 agosto 2014 e per le quali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del suddetto regolamento, chiunque può notificare il proprio interesse a riprendere il ruolo di partecipante per una o più di tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto entro 12 mesi dall'entrata in vigore di tale regolamento.
(2)Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non è stato espresso alcun interesse o, qualora sia stato espresso, la notifica è stata respinta conformemente all'articolo 17, paragrafo 4 o 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
(3)A norma dell'articolo 20 del medesimo regolamento, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi.
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
I principi attivi di cui all'allegato della presente decisione non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 Novembre 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1950