La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La Commissione ha esaminato, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Tome des Bauges», registrata con il regolamento (CE) n. 503/2007 della Commissione (2).
(2)Con lettera del 10 aprile 2015, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che era stato concesso un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, fino al 31 dicembre 2019, a due operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfano le condizioni del suddetto articolo. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che avevano legalmente commercializzato della «Tome des Bauges» in modo continuo durante almeno cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, hanno presentato un'opposizione relativa alla percentuale minima di vacche da latte di razza Abondance e Tarentaise, indicando che era loro necessario un termine entro il quale adattare la composizione del loro bestiame. Gli operatori interessati sono: GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, Francia; EARL Champtallon, le Mas Dessous, 73340 Aillon-le-Jeune, Francia (3).
(3)Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(4)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Tome des Bauges» (DOP).
Articolo 2
La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 Ottobre 2016
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1947