La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 30 gennaio 2013 la Francia ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/EC del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione del principio attivo Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, nell'allegato I di tale direttiva per l'uso nel tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», come definito nell'allegato V di tale direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(2)La Francia ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 29 maggio 2015 in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3)In data 16 febbraio 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
(4)In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 18 e contenenti il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.
(5)È pertanto opportuno approvare il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, è approvato come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 Novembre 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1929