Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, nel quadro dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia.
(2)I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
(3)Tali negoziati si sono conclusi e il 7 ottobre 2015 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
(4)L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 19 aprile 2016, con riserva della sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione (UE) 2016/243 del Consiglio (2).
(5)È opportuno approvare l'accordo,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È approvato a nome dell'Unione l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo (3).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Ottobre 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
M. LAJČÁK
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1478178181026&uri=CELEX:32016D1885