Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione del 28 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che la Commissione possa adottare misure di salvaguardia per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) in conformità ai principi e alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (2).

(2)In conformità all'allegato I, parte I, punto 1.1.2 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE») (3), ai fini dell'accordo SEE, l'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE non si applica e qualsiasi riferimento a tale disposizione deve costituire un riferimento all'allegato I, parte I, paragrafo 3 della parte introduttiva dell'accordo SEE. A norma della lettera a) di tale paragrafo, qualora l'Unione intenda adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno Stato AELS (EFTA), deve informarlo senza indugio. Le misure proposte devono inoltre essere notificate senza indugio a ciascuna parte contraente dell'accordo SEE e all'autorità di vigilanza AELS (EFTA). Il 17 giugno 2016 la Commissione ha informato la Norvegia della propria intenzione di adottare una misura di salvaguardia per i cervidi vivi provenienti dalla Norvegia, a causa di diversi casi di malattia del dimagrimento cronico rilevati in tale paese. Il 28 giugno 2016 la Commissione ha notificato la misura proposta alle parti contraenti dell'accordo SEE, e il 30 agosto 2016 l'ha notificata all'Autorità di vigilanza EFTA.

(3)La malattia del dimagrimento cronico è una forma di TSE dei cervidi che è infettiva e può quindi perturbare gli scambi all'interno dell'Unione, le importazioni nell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(4)In caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altre popolazioni di cervidi e in altre regioni. Di conseguenza può diffondersi da uno Stato membro o da uno Stato EFTA dello Spazio economico europeo («Stato EFTA-SEE») a un altro Stato membro o a uno Stato EFTA-SEE e a paesi terzi attraverso lo spostamento di cervidi vivi.

(5)La Norvegia ha informato la Commissione di vari casi di malattia del dimagrimento cronico confermati sul proprio territorio dall'inizio dell'aprile 2016, e l'11 luglio 2016 ha adottato una misura temporanea per vietare l'esportazione di cervidi vivi dalla Norvegia fino al 1o gennaio 2017, fatte salve deroghe specifiche.

(6)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e dello Spazio economico europeo ed evitare che i paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario adottare a livello dell'Unione un divieto di spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l'Unione, fatte salve deroghe specifiche. Per motivi pratici, tale divieto dovrebbe essere applicato ai cervidi vivi spostati in connessione con l'attività umana, ma non agli spostamenti dei cervidi selvatici che attraversano il confine della Norvegia senza alcun intervento umano.

(7)A causa del basso rischio per la salute degli animali presentato dagli spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia alla Svezia o alla Finlandia ai fini della macellazione immediata nel paese di destinazione, dovrebbe essere prevista una deroga per consentire tali spostamenti, a condizione che lo Stato membro di destinazione fornisca un'approvazione scritta.

(8)È opportuno tenere conto delle tradizioni del pascolo stagionale trasfrontaliero delle renne e degli spostamenti tra la Norvegia e la Svezia di renne utilizzate in manifestazioni sportive o culturali. A tale riguardo dovrebbero essere stabilite, in via eccezionale, deroghe specifiche al riguardo. A causa dei rischi per la salute degli animali rappresentati dagli spostamenti consentiti da tali deroghe, soprattutto in termini di contaminazione ambientale con i prioni della malattia del dimagrimento cronico nelle aree di destinazione, tali spostamenti dovrebbero essere limitati a zone definite della Svezia e la spedizione di cervidi vivi da tali zone dovrebbe essere vietata, ad eccezione della spedizione nel resto della Svezia, in Norvegia o in Finlandia ai fini della macellazione immediata, a condizione che lo Stato membro di destinazione dia il proprio consenso.

(9)La recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia offre protezione sanitaria per cervidi vivi nel territorio della Finlandia. Tuttavia, tale recinzione non segue esattamente il confine fra i due Stati e in alcuni punti entra per qualche chilometro nel territorio finlandese o norvegese. Il divieto di spostamento dei cervidi vivi dalla Norvegia nell'Unione non dovrebbe pertanto essere applicato agli spostamenti dei cervidi dalla Norvegia per pascolare in Finlandia fino alla recinzione fra i due Stati né agli spostamenti delle renne dalla Finlandia che hanno pascolato in Norvegia fino a tale recinzione e tornano in Finlandia. Per motivi di coerenza giuridica si dovrebbe vietare la spedizione di cervidi vivi dalle zone della Finlandia fino alla recinzione tra Norvegia e Finlandia, ad eccezione della spedizione nelle altre zone della Finlandia, in Norvegia o in Svezia ai fini della macellazione immediata.

(10)Il divieto dovrebbe essere temporaneo e soggetto a un riesame, entro il 31 dicembre 2017, della situazione epidemiologica e della necessità del divieto stesso.

(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)«cervidi vivi»: animali vivi della famiglia dei Cervidi (Cervidae);

2) «renne vive»: animali vivi del genere Rangifer.

Articolo 2

1.Lo spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l'Unione è vietato.

2.In deroga al paragrafo 1, sono autorizzati i seguenti spostamenti di cervidi vivi:

a)Gli spostamenti di renne vive per il pascolo stagionale dalla Norvegia alle zone della Svezia indicate nell'allegato o il ritorno alle zone della Svezia indicate nell'allegato dopo il pascolo stagionale in Norvegia, a condizione che l'autorità competente della Svezia fornisca un'approvazione scritta di tale spostamento;

b)Gli spostamenti di renne vive per il pascolo stagionale dalla Norvegia verso le zone della Finlandia indicate nell'allegato;

c)Gli spostamenti di renne vive della Finlandia che hanno pascolato in Norvegia nell'area situata tra la frontiera fra Norvegia e Finlandia e la recinzione per le renne fra tali Stati e tornano in Finlandia;

d)Gli spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia alla Svezia o alla Finlandia ai fini della macellazione immediata, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;

e)Gli spostamenti di renne dalla Norvegia verso le zone della Svezia indicate nell'allegato per manifestazioni sportive o culturali, o dopo tali manifestazioni, a condizione che l'autorità competente svedese fornisca un'approvazione scritta preventiva dello spostamento di ogni partita;

f)Il transito di cervidi vivi dalla Norvegia attraverso la Svezia o la Finlandia e verso la Norvegia, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di transito abbia abbia fornito un'approvazione scritta preventiva.

Articolo 3

1.Gli Stati membri interessati vietano la spedizione di cervidi vivi provenienti dalle zone indicate nell'allegato.

2.In deroga al paragrafo 1, la spedizione di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata dalle zone della Svezia indicate nell'allegato verso il resto della Svezia o la Finlandia è consentito a condizione che l'autorità competente di destinazione abbia fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento.

3.In deroga al paragrafo 1, è consentita la spedizione di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata dalle zone della Finlandia indicate nell'allegato verso la Svezia. È inoltre consentita la spedizione di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata dalle zone della Finlandia indicate nell'allegato verso il resto della Finlandia, a condizione che l'autorità competente della Finlandia abbiafornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento.

4.In deroga al paragrafo 1, è consentita la spedizione di cervidi vivi dalle zone indicate nell'allegato verso la Norvegia, a condizione che l'autorità competente della Norvegia abbia fornito un'approvazione scritta preventiva.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 Ottobre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1918

 

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