La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 108,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, qualora decidano di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, adottano le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.
(2)La decisione (UE) 2015/2300 della Commissione concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale (2) ha approvato tali misure quali comunicate dal Regno Unito.
(3)Il 25 agosto 2016, il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di estendere tali misure al fine di includere i regimi relativi all'aiuto per la riduzione della produzione lattiera e all'aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici.
(4)Secondo tale notifica, le misure adottate con la precedente decisione (UE) 2015/2300 volte a evitare un vantaggio sistematico derivante dall'uso dell'euro rispetto all'uso della moneta nazionale dovrebbero applicarsi anche a tali regimi di aiuto. La decisione (UE) 2015/2300 dovrebbe essere modificata di conseguenza dalla presente decisione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Alla fine della tabella che figura nell'allegato della decisione (UE) 2015/2300 sono aggiunte le due righe seguenti:
«Aiuto alla riduzione della produzione lattiera
Regolamento delegato (UE) 2016/1612
Aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici
Regolamento delegato (UE) 2016/1613»
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 Ottobre 2016
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1915