Regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione del 17 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 17 e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Per l'acibenzolar-s-metile i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l'esaclorobenzene gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. Per il 3-decen-2-one non sono stati fissati LMR specifici ed esso non è stato incluso nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore per difetto di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo.

(2)Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva 3-decen-2-one sulle patate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di iscrizione di tale sostanza attiva nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.

(4)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato conclusioni sulla proposta di iscrizione della sostanza attiva nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L'Autorità ha trasmesso tali conclusioni alla Commissione e agli Stati membri e le ha rese accessibili al pubblico.

(5)Nelle sue conclusioni l'Autorità ha dichiarato che le informazioni disponibili non sono sufficienti per stabilire se l'impiego del 3-decen-2-one come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari non produrrà effetti nocivi, immediati o ritardati, sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, mediante assunzione con la dieta alimentare. Non è pertanto opportuno iscrivere la sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 e gli LMR dovrebbero essere fissati al limite di determinazione (LOD) pertinente. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito ai limiti di determinazione appropriati.

(6)Per l'acibenzolar-s-metile l'Autorità ha presentato le conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (3). In tale contesto essa ha raccomandato di aumentare a 0,2 mg/kg l'LMR per il gruppo delle pomacee. In base ai nuovi valori di riferimento tossicologici, l'Autorità ha raccomandato di ridurre a 0,3 mg/kg l'LMR vigente per i pomodori.

(7)Per quanto riguarda l'esaclorobenzene, tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli LMR fissati per tali sostanze attive negli allegati II e III dovrebbero pertanto essere soppressi. Dati di monitoraggio recenti indicano che sui semi di zucca sono presenti residui a un livello più elevato rispetto al LOD (4). I residui di esaclorobenzene derivano dalla contaminazione ambientale nel suolo, a causa dell'utilizzo in passato di tale composto persistente. L'LMR vigente di 0,05 mg/kg per i semi di zucca è adeguato per affrontare la presenza di esaclorobenzene in tale prodotto. L'LMR sarà riveduto, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per i prodotti di origine animale, i dati di monitoraggio indicano che valori inferiori al LOD dovrebbero essere fissati per muscolo e latte di tutte le specie.

(8)In base alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(10)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1477925350801&uri=CELEX:32016R1866

 

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