Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1887 della Commissione del 24 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 652/2014 stabilisce, tra l'altro, disposizioni per la gestione delle spese relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e prescrizioni per la presentazione e il contenuto dei programmi nazionali sulla presenza di organismi nocivi («programmi di indagine»).

(2)L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 dispone che entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettano alla Commissione i programmi di indagine il cui inizio è previsto l'anno successivo per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.

(3)L'articolo 23 del regolamento (UE) n. 652/2014 prevede che, per ogni programma annuale o pluriennale approvato, gli Stati membri presentino alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso. Esso stabilisce inoltre che, per ogni programma nazionale approvato, gli Stati membri trasmettano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione finanziaria intermedia.

(4)L'articolo 24 del regolamento (UE) n. 652/2014 dispone che, per ogni programma di indagine approvato, gli Stati membri presentino alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una richiesta di pagamento relativa ai programmi attuati nell'anno precedente.

(5)In seguito all'adozione del regolamento (UE) n. 652/2014 dovrebbero essere stabilite prescrizioni uniformi per il contenuto e la presentazione, da parte degli Stati membri, dei programmi di indagine nazionali, quali definiti all'articolo 21 di tale regolamento.

(6)È inoltre opportuno stabilire prescrizioni uniformi per il contenuto delle relazioni intermedie e finali, incluse le richieste di pagamento in seguito all'attuazione dei programmi di indagine, quali definite agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) n. 652/2014.

(7)Per essere in linea con l'evolversi della legislazione dell'Unione, i modelli elettronici standard per le domande e le relazioni intermedie e finali, incluse le richieste di pagamento, saranno forniti online sul sito web della Commissione e dovrebbero essere utilizzati per i programmi di indagine, al fine di facilitare le modifiche necessarie o inserire ulteriori informazioni. La Commissione informa gli Stati membri e discute con loro le necessarie modifiche dei modelli elettronici standard nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. I modelli elettronici standard sono disponibili sul sito web della Commissione, al più tardi entro la prima settimana di marzo (relazioni finali e richieste di pagamento), la prima settimana di aprile (domande) e la prima settimana di luglio (relazioni intermedie) dell'anno in questione.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La presente decisione riguarda le prescrizioni uniformi per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle relazioni e delle richieste di pagamento relative ai programmi di indagine annuali o pluriennali attuati dagli Stati membri che riguardano la presenza di organismi nocivi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e sono conformi alle condizioni previste all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 2

I programmi di indagine di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 sono presentati online utilizzando il relativo modello elettronico indicato nell'allegato I.

Articolo 3

Le relazioni finanziarie intermedie di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 652/2014 sono trasmesse online utilizzando il relativo modello elettronico indicato nell'allegato II.

Articolo 4

Le relazioni tecniche e finanziarie dettagliate annuali di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 652/2014 e le richieste di pagamento di cui all'articolo 24 dello stesso regolamento sono trasmesse online utilizzando i relativi modelli elettronici indicati nell'allegato III.

Articolo 5

La presente decisione si applica alla presentazione dei programmi di indagine di cui all'articolo 2 e delle relazioni di cui agli articoli 3 e 4, a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 Ottobre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1887

 

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