Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1881 della Commissione del 24 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione (2) è stato autorizzato per dieci anni l'uso della 6-fitasi (EC 3.1.3.26), prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594), appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.

(2)A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione dell'additivo in questione mediante la riduzione dell'attività minima da 1 000 FYT/kg di alimento per animali completo a 500 FYT per le scrofe. La domanda era corredata dai pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

(3)Nel suo parere del 26 gennaio 2016 (3) l'Autorità ha concluso che il dosaggio proposto è efficace nel migliorare la digeribilità apparente del fosforo fecale all'attività minima di 500 FYT/kg di alimento per animali completo. La riduzione del dosaggio proposta per le scrofe non comporterebbe una modifica delle precedenti conclusioni circa la sicurezza per le scrofe, i consumatori, gli utilizzatori e l'ambiente. L'Autorità ha concluso che l'additivo è sicuro per le scrofe, i consumatori e l'ambiente; non è irritante per la pelle o gli occhi, ma andrebbe considerato un sensibilizzante della pelle. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.

(4)Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate.

(5)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 Ottobre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1881

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
26917
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89307490
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 52.14.166.224