La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione (2) è stato autorizzato per dieci anni l'uso della 6-fitasi (EC 3.1.3.26), prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594), appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.
(2)A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione dell'additivo in questione mediante la riduzione dell'attività minima da 1 000 FYT/kg di alimento per animali completo a 500 FYT per le scrofe. La domanda era corredata dai pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
(3)Nel suo parere del 26 gennaio 2016 (3) l'Autorità ha concluso che il dosaggio proposto è efficace nel migliorare la digeribilità apparente del fosforo fecale all'attività minima di 500 FYT/kg di alimento per animali completo. La riduzione del dosaggio proposta per le scrofe non comporterebbe una modifica delle precedenti conclusioni circa la sicurezza per le scrofe, i consumatori, gli utilizzatori e l'ambiente. L'Autorità ha concluso che l'additivo è sicuro per le scrofe, i consumatori e l'ambiente; non è irritante per la pelle o gli occhi, ma andrebbe considerato un sensibilizzante della pelle. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
(4)Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate.
(5)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 Ottobre 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1881