La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, e l'applicazione provvisoria del titolo IV di detto accordo concernente gli scambi e le questioni commerciali (1),
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 184,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2014/494/UE del Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (3) (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2014/494/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
(2)A norma dell'articolo 431, paragrafo 4, dell'accordo, l'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo allo scambio delle notifiche. L'ultima notifica è stata effettuata il 25 luglio 2014. Pertanto, l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.
(3)Nell'allegato II-A dell'accordo figura l'elenco dei contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di determinati prodotti originari della Georgia. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per tali prodotti.
(4)Per beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento, i prodotti elencati nel relativo allegato devono essere accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nell'accordo.
(5)È opportuno che i contingenti tariffari siano gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4).
(6)L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014. Per garantire l'effettiva applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie della Georgia elencate in allegato.
Articolo 2
I dazi doganali applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie della Georgia elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato.
Articolo 3
Le merci elencate in allegato sono accompagnate da una prova dell'origine secondo quanto stabilito nel protocollo I dell'accordo.
Articolo 4
I contingenti tariffari fissati nell'allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente agli
articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 Settembre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_278_R_0007