Regolamento d’Esecuzione (UE) N. 989/2014 della Commissione del 19 Settembre 2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari della Georgia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, e l'applicazione provvisoria del titolo IV di detto accordo concernente gli scambi e le questioni commerciali (1),

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 184,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2014/494/UE del Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (3) (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2014/494/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(2)A norma dell'articolo 431, paragrafo 4, dell'accordo, l'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo allo scambio delle notifiche. L'ultima notifica è stata effettuata il 25 luglio 2014. Pertanto, l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(3)Nell'allegato II-A dell'accordo figura l'elenco dei contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di determinati prodotti originari della Georgia. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per tali prodotti.

(4)Per beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento, i prodotti elencati nel relativo allegato devono essere accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nell'accordo.

(5)È opportuno che i contingenti tariffari siano gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4).

(6)L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014. Per garantire l'effettiva applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie della Georgia elencate in allegato.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie della Georgia elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato.

Articolo 3

Le merci elencate in allegato sono accompagnate da una prova dell'origine secondo quanto stabilito nel protocollo I dell'accordo.

Articolo 4

I contingenti tariffari fissati nell'allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente agli

articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 Settembre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_278_R_0007

 

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