Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione del 20 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il 2 aprile 2016 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione (2), che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 (3). Il regolamento delegato (UE) 2016/467 ha introdotto una nuova classe di attività per gli investimenti infrastrutturali ammissibili nel quadro normativo prudenziale per le imprese di assicurazione. La nuova classe di attività infrastrutturali è stata definita sulla base di una serie di criteri miranti ad assicurare che tali investimenti presentino un solido profilo di rischio e, sulla base del rispetto di detti criteri rigorosi, ottengano una calibrazione rivista che riduca i requisiti di capitale.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2016/467 ha inoltre esteso ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) il trattamento specifico previsto dal regolamento (UE) 2015/35 per i fondi europei di venture capital e per i fondi europei per l'imprenditoria sociale e ha modificato l'articolo 168 del medesimo regolamento delegato così da prevedere per gli strumenti di capitale negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione un trattamento equivalente a quello degli strumenti di capitale quotati in mercati regolamentati.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (4) stabilisce i modelli di segnalazione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare per la presentazione alle autorità di vigilanza delle informazioni necessarie a fini di vigilanza. Per assicurare che le autorità di vigilanza ricevano informazioni adeguate anche ai fini della procedura di riesame da esse condotta degli investimenti infrastrutturali ammissibili effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli investimenti in ELTIF e in strumenti di capitale negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, i modelli per la segnalazione alle autorità di vigilanza da parte di tali imprese previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 contiene diversi errori redazionali di lieve entità che dovrebbero essere rettificati.

(5)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ha presentato alla Commissione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1868

 

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