Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1843 della Commissione del 18 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone importanti innovazioni in materia di norme e procedure per l'esecuzione dei controlli ufficiali. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006. L'applicazione con effetto immediato a decorrere da tale data di diverse norme e procedure avrebbe tuttavia comportato in determinati casi difficoltà di ordine pratico.

(2)A norma del regolamento (CE) n. 882/2004 i laboratori che effettuano l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali devono essere accreditati in conformità a determinate norme europee ivi elencate. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione (2) stabilisce però determinate disposizioni transitorie, tra le quali una deroga all'obbligo suddetto per i laboratori al fine di agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 si applica fino al 31 dicembre 2016.

(3)La relazione del 28 luglio 2009 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicare i regolamenti in tema di igiene (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (3), «mira a presentare l'effettiva esperienza acquisita, comprese le difficoltà incontrate, nel 2006, 2007 e 2008 dal momento in cui le parti interessate hanno applicato il pacchetto igiene» («la relazione»).

(4)La relazione abbraccia altresì l'esperienza acquisita in merito alle disposizioni transitorie, comprese quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, e indica che persistono alcune difficoltà riguardo all'accreditamento di laboratori interni ai macelli.

(5)La Commissione ha adottato il 6 maggio 2013 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari (4). La proposta prevede l'abrogazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e istituisce la possibilità di deroghe all'obbligo di accreditamento per i laboratori ufficiali la cui unica attività è la ricerca di Trichinella nelle carni.

(6)Il presente regolamento dovrebbe quindi stabilire ulteriori disposizioni transitorie in attesa dell'adozione del nuovo regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7)Si dovrebbe pertanto disporre un ulteriore periodo transitorio durante il quale si continuino ad applicare le disposizioni transitorie attualmente disposte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 per un periodo transitorio dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l'autorità competente può designare un laboratorio che effettua controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella e che si trova all'interno di un macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina, a condizione che tale laboratorio, sebbene non accreditato in conformità alla norma europea di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo, fornisca all'autorità competente garanzie sufficienti a dimostrare che sono in essere sistemi di controllo della qualità per le analisi di campioni da esso effettuate ai fini dei controlli ufficiali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 Ottobre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1843

 

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