Decisione d’Esecuzione della Commissione del 14 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La Germania ha presentato domanda di protezione della denominazione «Bürgstadter Berg» conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo. A norma dell’articolo 97, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione.

(2)Le condizioni di cui agli articoli 93, 94, 95 e 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rispettate.

(3)Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dovrebbe pertanto pubblicare il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l’esame della domanda di protezione della denominazione «Bürgstadter Berg»,

Decide:

Articolo unico

Il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione per la denominazione «Bürgstadter Berg» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 14 Ottobre 2016

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_384_R_0004

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
26643
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89307216
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.144.90.108