La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione (3) contiene gli elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, tra cui figurano la gelatina e il collagene.
(2)Per quanto riguarda la gelatina e il collagene l'allegato I, parte III, del regolamento (UE) 2016/759 suddivide in quattro categorie le specie dalle quali sono ricavati la gelatina e il collagene. Tale divisione figura altresì nel medesimo allegato, parte V, per quanto riguarda le materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene. Nelle suddette parti Taiwan non figura nell'elenco per le importazioni di gelatina o di collagene derivati dal pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da piuma, né per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di tale gelatina o collagene.
(3)Taiwan soddisfa le condizioni per essere inserita nell'elenco per le importazioni nell'Unione di tale gelatina e collagene e per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di tale gelatina o il collagene di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e dovrebbe pertanto essere inserita nell'elenco pertinente di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/759.
(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759.
(5)Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni dopo la data di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/759, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1793