Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1765 della Commissione del 3 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC e degli esperti del settore,

considerando quanto segue:

(1)La normazione svolge un importante ruolo di sostegno alla strategia Europa 2020, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». Diverse iniziative faro della strategia Europa 2020 hanno sottolineato l'importanza della normazione volontaria nei mercati dei prodotti o dei servizi al fine di garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione.

(2)La presenza di norme è essenziale per la competitività europea e un elemento cruciale per l'innovazione e il progresso. La Commissione ne ha sottolineato la pertinenza nel contesto delle recenti iniziative per il completamento del mercato unico (2) e del mercato unico digitale (3) in cui il ruolo della normazione e dell'interoperabilità nell'ambito della creazione di un'economia digitale europea è rafforzato tramite l'adozione della Comunicazione sulle priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (4), la quale definisce un approccio strategico e politico globale alla normazione per le tecnologie TIC prioritarie che sono fondamentali per il completamento del mercato unico digitale.

(3)Nella società digitale i prodotti della normazione diventano indispensabili per garantire l'interoperabilità delle reti e dei sistemi. La comunicazione della Commissione «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» (5) riconosce la specificità della normazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in cui soluzioni, applicazioni e servizi sono spesso sviluppati da forum e consorzi di TIC internazionali che si sono imposti come organismi leader nell'elaborazione delle norme TIC.

(4)Il regolamento (UE) n. 1025/2012 intende modernizzare e migliorare il quadro della normazione europea. Esso stabilisce un sistema mediante il quale la Commissione può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate, elaborate da entità diverse dagli organismi di normazione europei, internazionali o nazionali. La possibilità di utilizzare tutta la gamma di specifiche tecniche delle TIC in occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione consentirà di realizzare l'interoperabilità tra dispositivi, servizi e applicazioni, contribuirà a evitare la dipendenza da un unico fornitore delle pubbliche amministrazioni, che si verifica quando il committente pubblico non può cambiare fornitore dopo la scadenza del contratto di appalto a causa dell'impiego di soluzioni proprietarie, e incoraggerà la concorrenza nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili.

(5)Per essere ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici, le specifiche tecniche delle TIC devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali requisiti garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel rispetto dei principi di apertura, equità, oggettività e non discriminazione riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio nel campo della normazione.

(6)La decisione di individuare le specifiche delle TIC va adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC, istituita dalla decisione della Commissione del 28 novembre 2011 (6), integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore.

(7)Ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC ha valutato e ha espresso un parere positivo sull'individuazione della specifica tecnica «World Customs Organization Data Model version 3.5» (di seguito denominata «WCO Data Model v 3.5») e delle specifiche tecniche sviluppate dal consorzio OASIS «Content Management Interoperability Services version 1.0 & version 1.1» (di seguito denominate «CMIS v1.0 & v1.1»), «Electronic business XML Messaging Services Version 3.0, Part 1: Core Features» e «Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0» (di seguito denominate «ebMS3.0-AS4»), «Business Document Metadata Service Location Version 1.0» (di seguito denominata «BDX location») ed «Electronic business Core Party Identification Type Technical Specification Version 1.0» (di seguito denominata «ebCorePartyIdType»). La valutazione è stata successivamente sottoposta per consultazione a esperti del settore che hanno confermato il parere positivo sulla loro individuazione.

(8)La specifica tecnica «WCO Data Model v 3.5» è stata elaborata dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e consiste di una serie di requisiti tra loro complementari in materia di dati che soddisfano le esigenze procedurali e giuridiche delle agenzie di regolamentazione transfrontaliere, come dogane preposte al controllo delle operazioni di esportazione, importazione e transito. Tale specifica è in linea con l'UNTDED (United Nations Trade Data Elements Directory) ed è ampiamente utilizzata dalle amministrazioni dei membri dell'OMD per l'attuazione dei sistemi giuridici transfrontalieri, compresi i sistemi di dichiarazione elettronica e gli ambienti di interfaccia unica.

(9)La specifica tecnica «CMIS v1.0» emessa dal consorzio OASIS (Advancing open standards for the information society) permette ai diversi sistemi di gestione dei contenuti di interagire tramite Internet e offrono un sistema standardizzato per il salvataggio, il recupero e la ricerca di documenti e quindi rende possibile lo scambio di informazioni tra diversi archivi di contenuti. Più precisamente, la «CMIS v1.0» definisce un livello di astrazione per il controllo di diversi sistemi di gestione dei contenuti e archivi utilizzando protocolli Web. La specifica descrive i concetti e le funzionalità supportati e offerti dalla maggior parte degli archivi di contenuti, come la ricerca, la richiesta, l'aggiunta e la sostituzione di contenuti e metadati. La specifica tecnica «CMIS v1.1» è pienamente compatibile con la «CMIS v1.0» e comprende funzioni aggiuntive.

(10)La specifica tecnica «Electronic business XML Messaging Service» («ebMS 3.0») sviluppata dal consorzio OASIS agevola lo scambio di messaggi commerciali elettronici in un quadro di servizi Web XML che sfrutta le specifiche tecniche comuni di Internet. L'obiettivo della specifica tecnica «ebMS 3.0» è quello di promuovere l'ampia adozione tra tutti i soggetti — grandi o piccoli, amministrazioni pubbliche o aziende private — che collaborano nell'ambito di processi commerciali mediante lo scambio di messaggi, a gestire le differenze in termini di capacità di flusso di messaggi, connettività intermittente, mancanza di indirizzi IP statici o restrizioni di firewall. La specifica tecnica «Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0» (abbreviata «AS4») consiste di un protocollo moderno basato su servizi Web che fornisce un orientamento per una metodologia standardizzata per lo scambio sicuro, indipendentemente dal tipo di documento, di ordini, fatture e altri tipi di documento commerciale tramite i servizi Web.

(11)La specifica tecnica «Business Document Metadata Service Location Version 1.0» («BDX location») emessa dal consorzio OASIS rappresenta un aggiornamento del concetto PEPPOL di SML (Service Metadata Location). Un servizio di metadati per le interazioni commerciali fornisce informazioni sui tipi di transazione di dati e sulle rispettive tecnologie abilitanti disponibili per chi partecipa a determinati processi commerciali. La specifica tecnica «BDX location» si riferisce alla localizzazione di un servizio di metadati principalmente come identificatore di terminale specificato da una URL.

(12)La specifica tecnica «ebCorePartyIdType» sviluppata dal consorzio OASIS specifica un meccanismo formale di indicizzazione di regimi di identificazione delle parti utilizzando un dominio formale di nomi URN (Uniform Resource Name) per gli identificatori di organizzazioni che si basa su tre norme internazionali: ISO/IEC 6523, ISO 9735 e ISO 20022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specifiche tecniche elencate nell'allegato sono ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 Ottobre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1765

 

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