Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1).
(2)Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/478 (2) che aggiunge tre persone per un periodo di sei mesi all'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui agli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333.
(3)Tenuto conto della gravità della situazione, il Consiglio ha deciso che le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per un periodo supplementare di sei mesi e che i motivi relativi a tre persone dovrebbero essere modificati.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:
1)All'articolo 17, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3.Le misure previste all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 aprile 2017.
4.Le misure previste all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 aprile 2017.»;
2)Gli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 Settembre 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
M. LAJČÁK
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1755