Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con la Repubblica di Palau.
(2)In conformità della decisione (UE) 2015/2377 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dall'8 dicembre 2015
(3)L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il
Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(6)È opportuno approvare l'accordo,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).
Articolo 3
La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 Settembre 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
I. KORČOK
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1741