Decisione d’Esecuzione della Commissione del 28 Settembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)Numerose sostanze attive considerate approvate in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nella parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 (2) hanno una scadenza fissata tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021. La parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (3) elenca tali sostanze attive e ne ripartisce la valutazione tra gli Stati membri ai fini della procedura di rinnovo, designando per ogni sostanza attiva uno Stato membro relatore e uno Stato membro correlatore.

(2)In considerazione del tempo e delle risorse necessari per il completamento, da parte degli Stati membri e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, della valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di un numero così elevato di sostanze attive, occorre stabilire un programma di lavoro che raggruppi le sostanze attive simili, fissando priorità sulla base di criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l’ambiente, come previsto all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)Come indicato nel considerando 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno identificare le sostanze a basso rischio e facilitare l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze. In linea con gli obiettivi della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), si dovrebbe inoltre promuovere l’impiego di prodotti fitosanitari che hanno meno effetti negativi sulla salute umana e degli animali e sull’ambiente. Il programma dovrebbe quindi raggruppare le sostanze attive a basso rischio in modo da dare la priorità alla loro valutazione e permettere un tempestivo rinnovo della loro approvazione.

(4)Dovrebbero inoltre essere identificate le sostanze per le quali, date le loro proprietà, si ritiene che possano non soddisfare i criteri di approvazione di cui ai punti da 3.6.2 a 3.6.5 e al punto 3.7 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il programma dovrebbe raggruppare tali sostanze per dare la priorità alla loro valutazione.

(5)Tenuto conto delle risorse di cui dispongono le autorità che eseguono la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni, non si può escludere che, a causa della valutazione prioritaria delle sostanze prevista dalla presente decisione, l’approvazione di altre sostanze attive possa scadere prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo della loro approvazione. In questi casi il periodo di approvazione di tali sostanze attive dovrebbe essere prorogato per il tempo necessario, in conformità all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(6)Oltre a prevedere il raggruppamento di sostanze attive simili in base a priorità per la loro valutazione, l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce anche che il programma di lavoro contempli specifici elementi. I regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 844/2012 (5) e (UE) n. 686/2012 attuano rispettivamente le lettere da a) a e) e la lettera f) del secondo comma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009,

Decide:

Articolo unico

Il programma di lavoro riportato nell’allegato della presente decisione è approvato.

Fatto a Bruxelles, il 28 Settembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0929(01)

 

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