Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha affrontato la minaccia per la pace e la sicurezza internazionali rappresentata da Al Qaeda e dall'ISIL (Dàesh) adottando le risoluzioni 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) e 2253 (2015).
(2)Tali risoluzioni sono attuate nel diritto dell'Unione dalla posizione comune 2002/402/PESC (2), concernente misure restrittive nei confronti dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, e dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (3).
(3)Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693, che abroga e sostituisce la posizione comune 2002/402/PESC.
(4)Poiché tale decisione contiene misure supplementari stabilite dal Consiglio per rafforzare la lotta contro la minaccia terroristica internazionale rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda, come richiesto dal CSNU, viene introdotto un congelamento dei beni da applicare alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi che soddisfano i criteri pertinenti, al fine di rafforzare la lotta contro la minaccia terroristica internazionale rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda. L'attuazione di queste misure richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.
(5)Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente ai diritti e ai principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali.
(6)Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693.
(7)Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(8)Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
(9)Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantire che esse siano applicate. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
(10)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1686