Il Parlamento europeo,
-Visti i conti annuali definitivi dell’impresa comune ENIAC relativi all’esercizio 2014;
-Vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’impresa comune ENIAC relativi al periodo 1o gennaio – 26 giugno 2014, corredata della risposta dell’impresa comune (1);
-Vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (2) presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2014, a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
-Vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2016, sullo scarico da dare all’impresa comune per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016);
-Visto l’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
-Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 209;
-Visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’impresa comune ENIAC (4);
-Visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune ECSEL (5), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 12.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1473856094088&uri=CELEX:32016B1602