Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione del 9 Settembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 308 ter, paragrafo 13, sesto comma,

considerando quanto segue:

(1)Ai fini dell'applicazione della misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere in grado di dimostrare alle loro autorità di vigilanza che l'acquisto degli strumenti di capitale soggetti a tale misura ha avuto luogo il 1o gennaio 2016 o anteriormente. A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero seguire determinate procedure per l'adeguata identificazione e documentazione di tali strumenti di capitale.

(2)Per garantire condizioni uniformi e un controllo adeguato dell'applicazione della misura transitoria, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tenere una documentazione su qualsiasi modifica che incida sull'importo degli strumenti di capitale che sono soggetti alla misura transitoria. Esse dovrebbero aggiornare la documentazione ogni volta che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard per identificare gli strumenti di capitale soggetti alla misura transitoria.

(3)Per gli strumenti di capitale detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo o di altri investimenti in forma di fondi per i quali non è possibile applicare il metodo look-through, l'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2) stabilisce una metodologia per identificare l'importo degli strumenti di capitale acquistati prima del 1o gennaio 2016; non è dunque necessario risalire alla data di acquisto degli strumenti di capitale. La data di acquisto da identificare e documentare dovrebbe essere la data di acquisto delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo o degli altri investimenti in forma di fondi.

(4)Le imprese dovrebbero includere nella propria documentazione la data di acquisto degli strumenti di capitale, delle quote o delle azioni a cui si applica la misura transitoria. Inoltre, su richiesta dovrebbero mettere a disposizione delle autorità di vigilanza una documentazione completa che consenta loro di verificare che le condizioni per l'applicazione della misura transitoria sono soddisfatte.

(5)Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione vendono strumenti di capitale, quote o azioni di cui all'articolo 173 del regolamento delegato (UE) 2015/35 e poi riacquistano strumenti di capitale, quote o azioni dello stesso tipo dopo il 1o gennaio 2016, l'importo degli strumenti di capitale soggetti alla misura transitoria diminuirà rispetto all'importo inizialmente individuato. Le procedure seguite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero pertanto assicurare che gli strumenti di capitale che restano soggetti alla misura transitoria dopo la vendita e i successivi acquisti di strumenti di capitale, quote o azioni possano essere distinti da tutti gli altri strumenti di capitale, quote o azioni.

(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

(7)L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1.Quando la ponderazione relativa al parametro standard di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, primo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE è inferiore al 100 %, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono una documentazione degli strumenti di capitale di cui all'articolo 173 del regolamento delegato (UE) 2015/35 e della data del loro acquisto. Quando gli strumenti di capitale sono detenuti nell'ambito di un organismo di investimento collettivo o di altro investimento in forma di fondo e non è possibile applicare il metodo look-through, le imprese si limitano a tenere una documentazione delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo o di altro investimento in forma di fondo a cui si applica l'articolo 173, paragrafo 2, e della data del loro acquisto.

2.Su richiesta le imprese di assicurazione e di riassicurazione forniscono all'autorità di vigilanza tutte le informazioni necessarie relative a tali strumenti di capitale, quote e azioni e la documentazione della data d'acquisto.

3.La documentazione di cui al paragrafo 1 è aggiornata ogni volta che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE.

4.Quando vendono strumenti di capitale, quote o azioni di cui al paragrafo 1 acquistati il 1o gennaio 2016 o anteriormente e poi acquistano strumenti di capitale, quote o azioni dello stesso tipo dopo il 1o gennaio 2016, le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che i restanti strumenti di capitale, quote o azioni acquistati il 1o gennaio 2016 o anteriormente possano essere identificati in conformità al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 9 Settembre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1630

 

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