Regolamento Delegato (UE) 2016/1608 della Commissione del 17 Maggio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 131, paragrafo 18,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione (2) definisce la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) di cui alla direttiva 2013/36/UE. Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 prevede in particolare gli indicatori quantificabili che costituiscono le cinque categorie di misurazione della rilevanza sistemica di una banca stabilite dalla direttiva 2013/36/UE. L'allegato del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 contiene le specifiche tecniche dettagliate dei valori degli indicatori.

(2)Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 tiene conto delle norme internazionali elaborate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito «Comitato di Basilea») sulla metodologia di valutazione delle banche di rilevanza sistemica globale e sul requisito più elevato di assorbimento delle perdite, comprese le specifiche tecniche degli indicatori utilizzati per l'individuazione delle banche a rilevanza sistemica globale.

(3)La metodologia del Comitato di Basilea per la valutazione delle banche di rilevanza sistemica globale e sul requisito più elevato di assorbimento delle perdite è aggiornata periodicamente. Ultimamente il Comitato di Basilea ha pubblicato un modello di segnalazione e istruzioni per la compilazione del modello leggermente rivisti per l'esercizio di raccolta data 2016, sulla base dei dati di fine anno del 2015. Ulteriori aggiornamenti sono previsti in futuro.

(4)Per tener conto degli sviluppi in atto nel sistema bancario mondiale e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli enti, è importante assicurare che i valori degli indicatori siano determinati in linea con le norme convenute a livello internazionale stabilite dal Comitato di Basilea. Le autorità nazionali incaricate dovrebbero pertanto assicurare che i valori degli indicatori quantificabili di cui al regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 siano determinati in conformità alla serie pertinente di dati fornita dal Comitato di Basilea.

(5)Per garantire la coerenza con la metodologia aggiornata utilizzata dal Comitato di Basilea, l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 dovrebbe prevedere che per le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, possano essere utilizzati «dati accessori» piuttosto che «indicatori accessori».

(6)Per assicurare che i valori degli indicatori di cui al regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 siano definiti in linea con la versione aggiornata delle specifiche applicate dal Comitato di Basilea, l'allegato del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 dovrebbe essere soppresso.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014.

(8)Dato che la raccolta dati per il processo di individuazione 2016 è iniziata nel primo trimestre del 2016 e visto che gli enti devono sapere esattamente quali dati devono essere comunicati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente.

(9)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1608

 

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