Regolamento Delegato (UE) 2016/1450 della Commissione del 23 Maggio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Perché un'efficace risoluzione risulti fattibile e credibile, l'ente deve disporre di congrue risorse finanziarie interne che gli permettano di assorbire le perdite e di ricapitalizzarsi senza intaccare determinate passività, in particolare quelle escluse dal bail-in. A norma della direttiva 2014/59/UE gli enti dovrebbero soddisfare un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (il «MREL») per non fare eccessivo affidamento su forme di finanziamento escluse dal bail-in: l'inadempienza del MREL, infatti, si ripercuoterebbe negativamente sulla loro capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e, in ultima analisi, sull'efficacia complessiva della risoluzione.

(2)Nel determinare il MREL conformemente all'articolo 45, paragrafo 6, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione dovrebbe tenere presente la necessità, in caso di applicazione dello strumento del bail-in, di assicurare che l'ente sia in grado di assorbire un ammontare congruo di perdite e di ricapitalizzarsi per un importo sufficiente a ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 ad un livello atto a salvaguardare i requisiti patrimoniali per l'autorizzazione e, al tempo stesso, a conservare una sufficiente fiducia del mercato. Questo rapporto stretto con le decisioni di vigilanza implica che l'autorità di risoluzione effettui le opportune valutazioni in stretta consultazione con l'autorità competente coerentemente con il quadro regolamentare previsto all'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE e che tenga quindi conto, in ossequio all'obbligo di consultare l'autorità competente impostole dalla medesima disposizione, delle valutazioni del modello di business, del modello di finanziamento e del profilo di rischio dell'ente da questa effettuate per stabilire i requisiti prudenziali.

(3)In particolare, la capacità necessaria per assorbire le perdite dovrebbe essere valutata in stretto collegamento con i requisiti patrimoniali correnti dell'ente, mentre la capacità necessaria per ricostituire il capitale dovrebbe essere valutata in stretto collegamento con i probabili requisiti patrimoniali derivanti dall'applicazione della strategia di risoluzione, salvo in presenza di chiari motivi per valutare le perdite in situazione di risoluzione diversamente da come sarebbero valutate in situazione di continuità aziendale. Una valutazione analoga è necessaria per accertare che il MREL sia sufficiente a garantire la possibilità di risoluzione dell'ente in caso di applicazione di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in.

(4)L'articolo 45, paragrafo 6, lettera c), della direttiva 2014/59/UE impone all'autorità di risoluzione di tenere conto dell'eventualità che dal bail-in siano escluse talune classi di passività indicate nel piano di risoluzione e nella valutazione della possibilità di risoluzione. Tali passività non dovrebbero essere considerate ai fini del soddisfacimento del MREL. L'autorità di risoluzione dovrebbe inoltre provvedere a che, se un ammontare consistente di passività di una data classe d'insolvenza è escluso dal bail-in in via obbligatoria o facoltativa, l'esclusione non ponga a carico di passività della stessa classe o di rango più elevato perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di insolvenza, in quanto ciò verrebbe a costituire un impedimento alla possibilità di risoluzione.

(5)L'autorità di risoluzione può imporre di soddisfare parte del MREL di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE con strumenti di bail-in contrattuale subordinati o con la fissazione di un requisito minimo più elevato oppure con misure alternative atte a superare gli impedimenti alla risoluzione. Non occorre rettificare il MREL se il rischio di intaccare la garanzia offerta dal principio secondo cui «nessun creditore può essere svantaggiato» è sufficientemente basso.

(6)Taluni enti soggetti alla direttiva 2014/59/UE, in particolare le infrastrutture dei mercati finanziari autorizzate anche come enti creditizi, hanno modelli di business estremamente specializzati e devono rispettare una regolamentazione più specifica, di cui è opportuno tener conto al momento di fissare il MREL.

(7)A fini di coerenza con la vigilanza prudenziale, l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente tenendo conto dell'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto dall'autorità competente a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), salvo in presenza di chiari motivi per valutare le perdite in situazione di risoluzione diversamente da come sarebbero valutate in situazione di continuità aziendale. Fatto salvo l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nel processo di revisione e valutazione prudenziale l'autorità competente dovrebbe tener conto degli orientamenti sulle procedure e metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale (EBA/GL/2014/13) pubblicati dall'Autorità bancaria europea a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, di detta direttiva, compiendo ogni sforzo per conformarvisi in linea con l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(8)È possibile che il piano di risoluzione preveda modalità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione in una struttura di gruppo, anche attraverso strumenti di capitale o passività ammissibili emessi dall'ente per altri enti o entità appartenenti allo stesso gruppo. Laddove tali modalità fossero integrate nella strategia di risoluzione prescelta dall'ente o dal gruppo, l'autorità di risoluzione dovrebbe fissare il MREL coerentemente con esse.

(9)Affinché la possibilità di risoluzione non dipenda dall'erogazione di sostegno finanziario pubblico e il sistema unionale dei meccanismi di finanziamento della risoluzione raggiunga lo scopo di contribuire alla stabilità finanziaria, nel fissare il MREL l'autorità di risoluzione dovrebbe tener conto delle condizioni previste all'articolo 101, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE per l'uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione secondo modalità che determinino indirettamente il trasferimento a tale meccanismo di parte delle perdite dell'ente o entità.

(10)Conformemente all'articolo 45, paragrafo 6, lettera f), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione dovrebbe tener conto dei possibili effetti negativi del dissesto dell'ente sulla stabilità finanziaria. L'autorità di risoluzione dovrebbe prestare particolare attenzione a che la risoluzione efficace di un ente di rilevanza sistemica non sia impedita dall'esaurimento della sua effettiva capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/59/UE. Questo non dovrebbe tuttavia sminuire o soppiantare la necessità di garantire una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione mediante la svalutazione e la conversione delle passività ammissibili né comportare un uso del meccanismo di finanziamento della risoluzione a fini diversi da quelli conformi ai principi che lo disciplinano, previsti all'articolo 44 della direttiva 2014/59/UE, e comunque limitatamente alla misura strettamente necessaria.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1450

 

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