La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 114,
considerando quanto segue:
(1)Ai fini dell'applicazione del regolamento di base, il regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione (2) stabilisce le norme relative ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l'Ufficio»).
(2)Una gestione efficiente dei procedimenti dinanzi all'Ufficio richiede che le parti di tali procedimenti siano designate, qualora ne facciano uso, con il loro indirizzo di posta elettronica, oltre al loro nome e indirizzo.
(3)È opportuno specificare che la denominazione ufficiale delle persone giuridiche, delle società e delle imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 874/2009 dovrebbero corrispondere alle denominazioni registrate nel rispettivo Stato membro o paese terzo.
(4)L'avente causa di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea diversa da quella che è stata scelta dalla parte iniziale nel procedimento dinanzi all'Ufficio o alla commissione di ricorso.
(5)Al fine di ridurre i costi di traduzione e di accelerare il procedimento, l'Ufficio o la commissione di ricorso, con il consenso di tutte le parti in esso coinvolte, dovrebbe essere in grado di utilizzare un'unica lingua ufficiale dell'Unione europea durante il suo svolgimento. Altrettanto dovrebbe valere per l'audizione di testimoni e periti e per la traduzione dei documenti delle parti interessate. Per lo stesso motivo, dovrebbe essere possibile limitare la traduzione di documenti voluminosi a estratti o sintesi.
(6)La crescente complessità della normativa che disciplina la privativa comunitaria per ritrovati vegetali prescrive che i membri qualificati in campo giuridico di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 874/2009 siano laureati in giurisprudenza, con esperienza comprovata nel settore della proprietà intellettuale, della privativa per ritrovati vegetali o della registrazione delle varietà vegetali.
(7)È opportuno che i membri della commissione di ricorso siano remunerati per lo svolgimento dei loro incarichi; il livello della remunerazione dovrebbe essere determinato dal consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del presidente dell'Ufficio.
(8)A fini di chiarezza, occorre rendere esplicito che è affidata all'ufficio d'esame la responsabilità per un ambito specifico dell'esame tecnico. È opportuno inoltre rendere esplicito che il consiglio di amministrazione può modificare o annullare la designazione su richiesta dell'ufficio d'esame.
(9)A fini di trasparenza, il consiglio di amministrazione dovrebbe poter sottoporre la designazione a determinate prescrizioni e stabilire le procedure che l'Ufficio deve seguire per tale designazione.
(10)L'esperienza ha dimostrato che è importante sviluppare principi guida concernenti il materiale vegetale da sottoporre a prove per la distinzione, l'omogeneità e la stabilità nel quadro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e del trasferimento di tale materiale vegetale tra uffici d'esame. È pertanto opportuno che il consiglio di amministrazione adotti tali principi.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1448