La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone dell'Estonia.
(2)Nell'agosto 2016 si sono verificati un focolaio di peste suina africana nei suini domestici e un caso in un suino selvatico nella contea di Saare in Estonia, in una zona che non figura attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di questo focolaio e il caso occorso nei suini selvatici costituiscono un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Alcune zone dell'Estonia dovrebbero di conseguenza essere elencate nell'allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(3)L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici colpite dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati da tale malattia in Estonia. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione relativo alle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione, per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Estonia.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 30 Agosto 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1441