La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile, secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 30 giugno 2017.
(2)Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del tifensulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata, in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4), entro i termini previsti in detto articolo.
(3)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(4)In consultazione con lo Stato membro correlatore, lo Stato membro relatore ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 17 luglio 2014 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
(5)L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.
(6)Il 15 luglio 2015 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le conclusioni (5) sulla possibilità che il tifensulfuron metile soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'8 marzo 2016 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di esame per il tifensulfuron metile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
(7)È stato accertato, con riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Tali criteri di approvazione sono quindi considerati rispettati.
(8)È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del tifensulfuron metile.
(9)La valutazione dei rischi ai fini del rinnovo dell'approvazione del tifensulfuron metile si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che però non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti tifensulfuron metile possono essere autorizzati. È quindi opportuno non mantenere la restrizione agli impieghi come erbicida.
(10)In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario fissare alcune condizioni. È opportuno in particolare richiedere ulteriori informazioni di conferma.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1424