La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
(2)In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 432/2012 (2), che ha definito un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
(3)L'elenco delle indicazioni sulla salute consentite e le loro condizioni d'uso figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012. Sono state autorizzate due indicazioni applicabili ai sostituti di un pasto per il controllo del peso. Le condizioni d'uso di tali indicazioni stabiliscono che, per poter recare l'indicazione in questione, l'alimento deve soddisfare le specifiche di cui alla direttiva 96/8/CE della Commissione (3).
(4)Tali indicazioni sono state inserite nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite in base al parere favorevole dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») del 2010 [Question EFSA-Q-2008-2154, EFSA-Q-2008-2155 (4)], secondo il quale risulta stabilita una relazione causa-effetto tra il consumo di sostituti del pasto invece dei pasti regolari e il mantenimento del peso corporeo dopo una perdita di peso, come anche tra il consumo di sostituti del pasto invece dei pasti regolari nell'ambito di diete ipocaloriche e la riduzione del peso corporeo. L'Autorità ha precisato che per poter recare le indicazioni in questione l'alimento deve fornire al massimo 250 kcal per porzione e soddisfare le specifiche di cui alla direttiva 96/8/CE.
(5)La direttiva 96/8/CE stabilisce i requisiti di composizione degli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, che sostituiscono, interamente o in parte, la razione alimentare giornaliera, e precisa le indicazioni obbligatorie che devono figurare sull'etichetta di tali prodotti. Essa stabilisce che, per quanto riguarda i prodotti presentati come sostituti di uno o più pasti della razione alimentare giornaliera, la denominazione di vendita è «sostituto di un pasto per il controllo del peso».
(6)Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) modifica il quadro giuridico applicabile agli alimenti destinati a scopi nutrizionali particolari. Esso prevede che a decorrere dal 20 luglio 2016 la direttiva 96/8/CE non si applichi ai prodotti alimentari presentati come sostituti di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera, che in futuro dovrebbero essere disciplinati dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e soddisfare i requisiti ivi stabiliti.
(7)È pertanto necessario sostituire i riferimenti alla direttiva 96/8/CE per quanto riguarda le indicazioni sulla salute che possono essere fornite sui sostituti di un pasto per il controllo del peso indicando le condizioni d'uso di dette indicazioni nell'allegato del regolamento (CE) n. 432/2012.
(8)L'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 conferisce alla Commissione il potere, previa consultazione dell'Autorità, di adottare modifiche dell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite basate su prove dati scientifici generalmente accettati.
(9)Al momento di introdurre i necessari adeguamenti tecnici delle indicazioni sulla salute dei sostituti di un pasto per il controllo del peso, dovrebbero essere prese in considerazione le prescrizioni relative alle quantità di vitamine e minerali negli alimenti di cui alla direttiva 96/8/CE.
(10)Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. L'allegato XIII, parte A, stabilisce i valori nutritivi di riferimento per vitamine e sali minerali sulla base di recenti pareri scientifici.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1413