La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
(2)Il 12 agosto 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due entità dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, facendo riferimento ai paragrafi 19 e 23 della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(3)L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 19 Agosto 2016
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Capo del Servizio degli Strumenti di Politica Estera
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1398