Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1377 della Commissione del 4 Agosto 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 8 ter, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (2), in particolare gli articoli 4 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)I regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 1034/2011 (4) e (UE) n. 1035/2011 (5) stabiliscono rispettivamente i requisiti sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea e i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea. I fornitori di servizi interessati sono tenuti a ottemperare a questi ultimi per poter ottenere la certificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’articolo 8 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008. Tali regolamenti stabiliscono anche i requisiti riguardanti le autorità competenti responsabili del rilascio di detti certificati che esercitano attività di sorveglianza e controllo dell’attuazione, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dell’articolo 2 e dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e degli articoli 10 e 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008.

(2)I requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011 servono a implementare, in una fase iniziale, i requisiti essenziali concernenti la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea («ATM/ANS»), di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, in particolare al fine di garantire la conformità con gli articoli 8 ter e 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008 e all’allegato V ter del medesimo regolamento e per consentire l’avvio delle ispezioni di standardizzazione, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 216/2008.

(3)Alla luce del progresso tecnico è opportuno integrare e aggiornare i requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011. È opportuno inoltre precisare che al fine di ottenere e mantenere un certificato o presentare una dichiarazione in conformità al presente regolamento, i fornitori di servizi devono attenersi, e continuare ad attenersi, a tali requisiti nonché ai requisiti essenziali di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. La coerenza tra tali requisiti e i requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 965/2012 (7), (UE) n. 1178/2011 (8), (UE) n. 139/2014 (9) e (UE) 2015/340 (10) dovrebbe essere garantita al fine di progredire verso un «approccio sistemico globale» che implica un approccio logico e coerente dal punto di vista tecnologico nei diversi settori. È pertanto opportuno fissare in un unico regolamento i requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011 e abrogare i regolamenti (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011.

(4)Affinché gli Stati membri acquisiscano fiducia nei rispettivi sistemi sono essenziali norme comuni per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi interessati. È pertanto opportuno rafforzare i requisiti per la fornitura di servizi e la loro sorveglianza al fine di garantire il massimo livello di sicurezza e security. Ciò dovrebbe garantire la fornitura in sicurezza di servizi di alta qualità per la navigazione aerea nonché il riconoscimento reciproco dei certificati in tutta l’Unione e migliorare la libertà di circolazione e la disponibilità di tali servizi.

(5)Per assicurare un approccio armonizzato alla certificazione e alla sorveglianza è opportuno coordinare le misure da attuare per la security di sistemi, componenti in uso e dati tra gli Stati membri, i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB») e la rete costituita da servizi, funzioni e prodotti offerti da fornitori di servizi, dal gestore della rete (NM), dagli aeroporti e da altre persone che offrono l’infrastruttura necessaria per le operazioni di volo.

(6)Riconoscendo che la gestione della sicurezza garantisce l’identificazione, la valutazione e la minimizzazione dei rischi di sicurezza e delle vulnerabilità a livello di security che incidono sulla sicurezza, è opportuno che siano ulteriormente elaborati i requisiti relativi alla valutazione, da parte di un’organizzazione certificata, delle modifiche del sistema funzionale in termini di sicurezza. Tali requisiti dovrebbero essere adeguati tenendo conto dell’integrazione dei requisiti relativi alla gestione delle modifiche nella struttura regolamentare comune per la sicurezza dell’aviazione civile e dell’esperienza acquisita dalle parti interessate e dalle autorità competenti in materia di sorveglianza della sicurezza.

(7)Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero rispecchiare lo stato dell’arte in materia di sicurezza aerea, comprese le migliori pratiche e il progresso tecnico e scientifico nel settore dei servizi meteorologici. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere basato sulle norme e sulle pratiche raccomandate dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («ICAO»), in particolare l’allegato 3 ICAO relativo al «Servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale», e allo stesso tempo poggiare sulle esperienze in tema di fornitura di servizi meteorologici acquisite a livello di Unione e mondiale, nonché assicurare la proporzionalità alle dimensioni, al tipo e alla complessità strutturale del fornitore di servizi meteorologici.

(8)È opportuno introdurre una cultura della sicurezza nel quadro dei sistemi di gestione dei fornitori di servizi in modo da promuovere la comprensione e il miglioramento di tali sistemi e allo stesso tempo riconoscere la necessità di potenziarli ulteriormente, soprattutto attraverso l’integrazione di un meccanismo affidabile di segnalazione degli eventi.

(9)È auspicabile che siano stabiliti i requisiti comuni per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi di dati («DAT») al fine di assicurare che i fornitori di dati aeronautici destinati all’impiego su aeromobili elaborino i dati in una maniera adeguata, che soddisfi i requisiti degli utenti dello spazio aereo e consenta operazioni sicure di navigazione basata sui requisiti di prestazione («PBN»).

(10)È opportuno specificare quali autorità sono responsabili dei compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione nei confronti dei fornitori di servizi soggetti al presente regolamento, in linea con il requisito di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004, e i compiti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»), a norma dell’articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 550/2004. Date la natura e l’entità dei servizi forniti, l’autorità competente per i fornitori di servizi di dati e per il gestore della rete dovrebbe essere l’Agenzia. Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 216/2008, in particolare l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), e l’obiettivo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, è altresì opportuno allineare i requisiti per le autorità competenti all’evoluzione dei concetti di gestione della sicurezza stilati dall’ICAO, in particolare per quanto riguarda l’introduzione di un sistema di gestione delle autorità, nonché l’attuazione del programma statale di sicurezza (SSP) e la garanzia di coordinamento tra tali autorità.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1377

 

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